Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione riconosce il diritto di tutti i cittadini di accedere a internet quale fondamentale strumento di sviluppo umano e di crescita economica e sociale e promuove lo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione al fine di assicurare la partecipazione attiva alla vita della comunità digitale.
2.
La presente legge, nell'ambito delle materie di competenza regionale di cui all'
articolo 117 della Costituzione
e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi determinati dalla legislazione dello Stato e in particolare dalla
legge 22 febbraio 2001, n. 36
(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), dal
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
(Codice delle comunicazioni elettroniche) e dal
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), disciplina la localizzazione, la realizzazione, la modificazione e la regolazione degli impianti e delle infrastrutture per le telecomunicazioni.
3.
La presente legge persegue, in particolare, la finalità di garantire:
a)
il diritto dei cittadini ad accedere ai servizi ed alle reti di comunicazione elettronica in condizioni di parità e neutralità tecnologica, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, con modalità tecnologicamente adeguate e senza ostacoli di ordine economico e sociale;
b)
un ordinato sviluppo ed una corretta localizzazione delle reti di comunicazione elettronica, salvaguardando l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico-artistico;
c)
lo sviluppo della società dell'informazione, dell'inclusione sociale e della trasparenza;
d)
la tutela della salute della popolazione dagli effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge, ferme restando le definizioni di cui alla vigente legislazione statale in materia di telecomunicazioni, si intende per:
a)
aree di rispetto di impianti radioelettrici: l'area compresa tra il perimetro dell'area di rispetto assoluto e il perimetro all'interno del quale il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta maggiore del valore di attenzione di cui all'
articolo 4, comma 2 della l. 36/2001
;
b)
aree di rispetto assoluto di impianti radioelettrici: l'area circostante un impianto radioelettrico in cui il valore complessivo del campo elettromagnetico risulta superiore al limite di esposizione di cui all'
articolo 4, comma 2 della l. 36/2001
;
c)
banda larga: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;
d)
banda ultra larga: indicata anche come rete NGN (Next Generation Network) o anche come NGAN (Next Generation Access Network), è la rete di accesso in grado di fornire applicazioni, contenuti, servizi con caratteristiche più avanzate rispetto a quelle forniti tramite le reti a banda larga;
e)
cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;
f)
community network regionale: l'insieme di servizi infrastrutturali, standard/regole condivise e meccanismi di coordinamento, istituiti da una disposizione regionale e rispondenti ai requisiti previsti in Sistema pubblico di connettività (SPC), con l'obiettivo di porre le condizioni per collegare i soggetti su un territorio e rendere possibile la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini e le imprese;
g)
digital divide (o divario digitale): il divario esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è privo per ragioni economiche, culturali, infrastrutturali;
h)
DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terre-strial): lo standard di trasmissione digitale adottato dal consorzio europeo DVB, basato sul sistema di compressione MPEG (Moving Picture Experts Group). Il T2 è l'evoluzione tecnica dello standard DVB-T;
i)
gestore: nel caso di impianti radioelettrici, il soggetto titolare della concessione a trasmettere, ivi compresi gli operatori di rete e gli operatori di telecomunicazione;
j)
ICT (Information and Communication Tecnologies): le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
k)
impianto dismesso: l'impianto non più in uso e il cui utilizzo non è previsto nell'ambito dei piani di rete e i programmi di sviluppo;
l)
impianto radioelettrico o stazione radioelettrica: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione o di radiocomunicazione;
m)
impianto per radiodiffusione radiotelevisiva: l'impianto radio elettrico ovvero stazione radio di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
n)
impianto per telefonia mobile: l'impianto radioelettrico, ovvero la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
o)
infrastrutture per le telecomunicazioni: l'insieme di impianti tecnologici di telecomunicazione che includono le reti di trasmissione dati in banda larga e ultralarga, comprese reti wireless e NGAN, le reti di trasmissione di fonia fissa e mobile, gli impianti di comunicazione radioelettrica, compresi quelli radiotelevisivi, nonché i cavidotti e le strutture sopra e sottosuolo atte ad ospitare i medesimi impianti;
p)
modifica di impianto radioelettrico: la modificazione strutturale e/o delle caratteristiche di emissione, tali da comportare variazioni del campo elettrico, magnetico e elettromagnetico prodotto nell'area circostante;
q)
operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale o analogica, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
r)
operatore di telecomunicazioni: soggetto autorizzato a realizzare, gestire, controllare e mettere a disposizione una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o una risorsa correlata;
s)
postazione: la struttura fisica di sostegno sulla quale é posizionato l'impianto radio elettrico, comprensiva degli elementi e manufatti tecnici accessori;
t)
Post-attivazione: le misure strumentali da effettuare dopo l'attivazione dell'impianto al fine di valutarne le caratteristiche emissive in relazione all'ambiente circostante;
u)
rete pubblica di comunicazioni: ogni rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;
v)
reti di comunicazioni elettroniche: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
w)
risorsa correlata: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le altre risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi compresi tra l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;
x)
sito: l'area o porzione di territorio, geograficamente definita o determinata, in cui sono presenti una o più postazioni;
y)
titolare: il proprietario delle infrastrutture e della postazione;
z)
titolo legittimante: le autorizzazioni, concessioni, segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), autocertificazioni di attivazione, pareri, atti di assenso comunque denominati necessari a dare piena funzionalità e legittimità agli impianti radioelettrici ed alle relative infrastrutture e postazioni ai sensi della normativa vigente.
Art. 3
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione, per le finalità di cui all'
articolo 1
, svolge le seguenti funzioni:
a)
promuove lo svolgimento, la diffusione e l'utilizzo delle infrastrutture di telecomunicazioni;
b)
promuove la collaborazione e la cooperazione con le istituzioni europee, statali e regionali, con gli enti locali territoriali, con soggetti operanti nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione tecnologica e dell'istruzione, anche al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT;
c)
promuove iniziative locali finalizzate alla realizzazione di reti in fibra ottica di nuova generazione costituite mediante la partecipazione diretta all'investimento da parte di cittadini ed imprese, nelle forme più consone quali cooperative di comunità, associazioni, fondazioni ed altre forme di soggetto no profit con fini sociali, riconoscendo il valore diretto e indiretto generato dalle esperienze strettamente collegate alle stesse comunità locali;
d)
elabora, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione regionale, piani e programmi per la realizzazione e lo sviluppo di infrastrutture per le telecomunicazioni, anche al fine di superare il digital divide;
e)
definisce linee guida e criteri generali per lo sviluppo e la localizzazione degli impianti radioelettrici, nonché per le procedure di cui all'
articolo 16
;
f)
cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio della rete pubblica regionale di cui all'
articolo 6
, nel quadro più ampio della community network regionale di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera f)
;
g)
promuove la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle telecomunicazioni, ed in particolare lo sviluppo delle reti di nuova generazione NGAN e del cloud computing;
h)
svolge le funzioni in materia di telecomunicazioni non riservate allo Stato e agli enti locali.
2.
Per l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1
, la Regione può avvalersi del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) di cui alla
legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3
(Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)).